Al Ministro dell’economia e delle finanze.
MISIANI, SBROLLINI, altri
Premesso che con l’entrata in vigore dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione esclusivamente in via telematica è stato introdotto l’uso di un programma di compilazione (software) che, se da un lato sembra agevolare l’utente, dall’altro crea inspiegabili rigidità, non permettendo la presentazione di dichiarazioni parziali, ovvero relative solo a determinati beni caduti in successione o assegnati a determinati soggetti per testamento, né la possibilità di integrare o correggere una dichiarazione già presentata, se non tramite la presentazione di un’intera nuova pratica (contrariamente a quanto previsto dall’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni);
considerato che:
tali limiti “informatici” (che costituiscono “errore bloccante” nell’utilizzo del programma) comportano notevoli disagi per gli interessati, quando non addirittura conseguenze discriminanti e di danno, come ad esempio: a) con testamento vengono assegnati beni diversi a distinti soggetti. Alcuni di questi, indipendentemente dalle intenzioni degli altri eredi, intendono procedere all’immediata presentazione della dichiarazione di successione (e al pagamento delle imposte) al fine di poter chiedere la consegna dei beni di cui sono beneficiari, essendo ciò indispensabile, ad esempio, per riscuotere somme presso una banca, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 346; b) se sorge lite tra i coeredi in merito all’attribuzione di determinati beni, mentre per altri l’assegnazione è pacifica, non sarà possibile per questi ultimi adempiere agli obblighi tributari di pagamento delle imposte di successione fintanto che tutti gli eredi non trovino un accordo, con il rischio che si rendano applicabili per tutti, anche per coloro che erano pronti ad adempiere, le previste sanzioni per omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione; c) qualora in sede di presentazione della dichiarazione si fosse dimenticato un cespite, o la sua esistenza non fosse stata conosciuta, la sopravvenienza non potrà essere dichiarata con autonoma dichiarazione integrativa o correttiva (come previsto dal citato articolo 28, comma 6), ma l’intera pratica dovrà essere ripresentata, contenente nuovamente la descrizione di tutti i cespiti caduti in successione, e con l’obbligo (imposto “dal programma”) che questa sia firmata dallo stesso soggetto che ha presentato la precedente (obbligo che non trova nessuna rispondenza nella legge né nella logica);
considerato inoltre che il sistema così introdotto costituisce grave disagio per il contribuente, nonché un ingiustificato limite all’autonomia del singolo cittadino che voglia adempiere ai propri obblighi tributari indipendentemente da quanto vogliano fare altri interessati. Ciò pare, inoltre, anche in contraddizione con la natura informatica delle modalità, che dovrebbero favorire l’Agenzia delle entrate nell’unificare, in ogni caso, anche la documentazione presentata da soggetti ed in momenti diversi, tramite il semplice utilizzo del codice fiscale del defunto (obbligatoriamente indicato in ciascuna pratica),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative per razionalizzare il sistema introdotto al fine di renderlo coerente con le vigenti norme di legge, semplificarlo e renderlo più equo ed adeguato alle esigenze dei contribuenti.