Ferrovie e Amianto

Interrogazione al Ministro della salute Giuglia Grillo, con risposta in Commissione Sanità

 

SBROLLINI

Premesso che:

all’interno dell’Arsenale di Vicenza come di altre officine Trenitalia molti dipendenti hanno lavorato in presenza di amianto anche durante le fasi di manutenzione straordinaria degli edifici per la rimozione delle parti contenenti amianto;

questi lavoratori non hanno ottenuto nessun riconoscimento come previsto dalla legge n. 208 del 2015 che prevede la concessione “ai lavoratori della produzione di materiale rotabile, che hanno lavorato durante le operazioni di bonifica dell’amianto con sostituzione del tetto, i benefici previdenziali dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257” in quanto Trenitalia non è considerata una azienda che produce materiale ferroviario, bensì risulta una erogatrice di servizi subito;

negli arsenali di Trenitalia si fa manutenzione ordinaria e straordinaria di treni, compresa la costruzione di vagoni speciali, la revisione con modifica completa di motrici e vagoni;

considerato che:

l’indice di mortalità delle patologie oncologiche correlate con l’esposizione ad amianto è alto e correlato al rischio a cui sono stati potenzialmente esposti i lavoratori delle imprese che hanno utilizzato amianto nel ciclo produttivo o che hanno condotto attività di smaltimento o bonifica;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni del 22 febbraio 2018 ha definito un Protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori ex esposti ad amianto riguardante le patologie neoplastiche asbesto correlate, prevedendo, in particolare per il tumore del polmone, l’adozione di provvedimenti atti a ridurre i rischi attraverso:
una visita medica ed esame clinico con particolare riguardo all’apparato respiratorio;
un esame spirometrico basale;
un accertamento radiologico adeguato tramite Tac o altra indagine medica/diagnostica/ strumentale atta alla ricerca di neoplasie polmonari;

la stessa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni considera importante che le indagini abbiano almeno una cadenza triennale fino a 30 anni dalla cessazione dell’esposizione e nei casi sospetti che tale periodicità venga portata ad una cadenza annuale;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni del 22 febbraio 2018 ha sancito che i contenuti del protocollo sanitario dei lavoratori ex esposti all’amianto siano da ritenersi quali contenuti minimi;

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario per la salute dei dipendenti ex esposti all’amianto, di aderire a quanto richiesto dal Consiglio di fabbrica sulla modifica del protocollo RFI utilizzando tecniche più sofisticate; se il Ministro in indirizzo non ritenga altresì opportuno che venga intensificata la cadenza delle visite sia per i dipendenti che per gli ex dipendenti pensionati ex esposti all’amianto.

02/07/2019

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